IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista   la   legge   2  maggio  1977,  n.  192,  concernente  norme
igienico-sanitarie  per  la  produzione,  commercio  e  vendita   dei
molluschi eduli lamellibranchi ed in particolare l'art.12;
  Visto   il  decreto  ministeriale  27  aprile  1978  concernente  i
requisiti microbiologici, biologici,  chimici  e  fisici  delle  zone
acquee  sedi  di  banchi  e di giacimenti naturali di molluschi eduli
lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura ai
fini  della  classificazione in approvate, condizionate e precluse ed
in particolare l'art. 4;
  Vista la direttiva n. 79/923/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1979
relativa  ai  requisiti  di  qualita'  delle  acque  destinate   alla
molluschicoltura;
  Preso  atto  della  comparsa  in  alcune  zone  acquee del litorale
italiano, sedi di giacimenti naturali o di allevamenti  di  molluschi
eduli  lamellibranchi,  di  alghe  tossiche  appartenenti  al  genere
Dinophysis;
  Ritenuto  di  dover  integrare  le  norme  concernenti  i requisiti
biologici delle acque riportate all'art. 4 del  decreto  ministeriale
27  aprile  1978 con condizioni piu' specifiche di monitoraggio delle
acque e  dei  molluschi  eduli  lamellibranchi  in  essa  allevati  o
raccolti,  per il controllo delle specie algali e delle biotossine da
essa derivate, stabilendo nel contempo le metodiche di analisi  ed  i
criteri interpretativi dei relativi risultati;
  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita';
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 12 luglio 1990;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri a norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988, con la nota n. 703/31.64/1447 del 1› agosto 1990;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art.  4 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  4 (Requisiti biologici delle acque). - I requisiti biologici
delle acque approvate e condizionate devono essere tali da assicurare
l'idoneita'  al  consumo  umano dei molluschi eduli lamellibranchi in
esse raccolti o prodotti.
  Per  l'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1, si deve
effettuare   il   controllo   quali-quantitativo   dei    popolamenti
fitoplanctonici  nelle zone acquee con prelievi, almeno quindicinali,
salvo condizioni meteomarine avverse, di campioni di acqua effettuati
nello stesso punto possibilmente a tre diversi livelli (a mezzo metro
dalla superficie, a meta' della profondita', al fondo) e  comunque  a
non  meno  di  due  diversi  livelli, in stazioni di osservazione ben
individuate, opportunamente prestabilite dalle  competenti  autorita'
regionali  sulla  base  delle  condizioni geomorfologiche dei fondali
marini, dei possibili fattori di inquinamento ambientale,  specie  se
provenienti dall'entroterra, e della influenza delle correnti marine.
Il prelievo di acqua deve  essere  accompagnato  da  prelievi,  nelle
stesse  zone  acquee  e  con  la  stessa  frequenza,  di  campioni di
molluschi eduli lamellibranchi ad elevato potere  filtrante  (Mytilus
sp.,  Ostrea  sp.  Tapes  sp.)  da  sottoporre a determinazione delle
biotossine idrosolubili P.S.P. (Paralytic Shellfish Poisoning), delle
biotossine liposolubili N.S.P. (Neuroparalytic Shellfish Poisoning) e
delle biotossine liposolubili D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning)
con  i  metodi di analisi emanati dal Ministero della sanita' secondo
le procedure previste dall'art. 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192.
  Si   deve   provvedere  alla  intensificazione  dei  controlli  del
fitoplancton nell'acqua ed a quelli delle  biotossine  nei  molluschi
eduli lamellibranchi, qualora si riscontri:
   la presenza di piu' di 1000 cellule di alghe del genere Dinophysis
per litro di acqua;
   la presenza nell'acqua di alghe tossiche diverse dalla Dinophysis;
   la presenza di una o piu' delle citate biotossine nei molluschi.
  I  campioni  di  molluschi  eduli lamellibranchi devono possedere i
seguenti requisiti biologici:
    a)  non  piu' di quaranta microgrammi di biotossina algale P.S.P.
per 100 grammi di polpa (corpo del mollusco);
    b) biotossina algale N.S.P.: non determinabile;
    c)  biotossina algale D.S.P.: in quantita' tali da non presentare
positivita' ai test prescritti.
  L'accertamento  in  campioni  di  molluschi eduli lamellibranchi di
biotossine in quantita' superiori a  quelle  indicate  al  precedente
comma  4  comporta  la  sospensione  temporanea,  nelle  zone  acquee
interessate  al  fenomeno  algale,  della  raccolta,  ai  fini  della
commercializzazione   per  il  consumo  umano,  dei  molluschi  eduli
lamellibranchi, provenienti da impianti di allevamento o da banchi  e
giacimenti  naturali,  fino  a  quando  non risultino ripristinate le
condizioni di idoneita' biologica previste al precedente comma 1.
  In  deroga  a  quanto previsto al precedente comma 5 e' consentita,
limitatamente al ritrovamento nei molluschi di tossina D.S.P.:
    a)  la  raccolta,  nelle  zone  acquee  in cui si sono verificati
fenomeni di presenza di alghe  tossiche  del  genere  Dinophysis,  di
molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie Venus Gallina
o ad altre specie caratterizzate  da  scarsa  attitudine  fisiologica
all'assorbimento della tossina D.S.P. Per tali molluschi l'immissione
al consumo e' comunque subordinata agli  accertamenti  con  frequenza
ravvicinata  atti  a comprovare la conformita' ai requisiti biologici
prescritti;
    b)  la  raccolta  dei  molluschi eduli lamellibranchi allo stadio
biologico giovanile (novellame) nelle zone  acquee  in  cui  si  sono
verificati   fenomeni  di  presenza  di  alghe  tossiche  del  genere
Dinophysis e' consentita a condizione:
    1) che siano destinati ad impianti di accrescimento ubicati nella
zona  costiera   delle   regioni   Friuli-Venezia   Giulia,   Veneto,
Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;
    2)  che  la permanenza nei suddetti impianti non sia inferiore ad
un periodo di tempo di almeno sei mesi; le  modalita'  di  attuazione
della  raccolta  e  del  trasporto sulla terraferma di tali molluschi
sono fissate dalle regioni sulla base  delle  direttive  emanate  dal
Ministero della sanita'.
  Per   i   fini  previsti  al  precedente  comma  4  si  considerano
ripristinate le condizioni di idoneita' biologica delle  zone  acquee
utilizzate  per  la  raccolta o per l'allevamento dei molluschi eduli
lamellibranchi destinati al consumo  umano  quando  a  tre  controlli
consecutivi  effettuati  su campioni di molluschi prelevati in giorni
distinti, anche  immediatamente  successivi,  nell'arco  di  quindici
giorni, si sono avuti risultati analiticamente favorevoli".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate e alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano invariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 192/1977 e' il
          seguente:
             "Art.  12.  -  Il  Ministro  per  la sanita', sentito il
          Consiglio superiore  di  sanita',  stabilisce  con  proprio
          decreto  da  emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge:
              1)  i  requisiti  microbiologici,  biologici, chimici e
          fisici delle acque approvate e condizionate, le  metodiche,
          le   modalita'  di  prelievo  dei  campioni  di  acqua,  la
          periodicita'  delle  ispezioni  tecnico-sanitarie   e   dei
          controlli  microbiologici,  biologici,  chimici e fisici di
          cui all'art.  8;  i  requisiti  delle  acque  destinate  al
          rifornimento  degli  impianti di depurazione e le modalita'
          dell'eventuale  trattamento  di  dette  acque   con   mezzi
          meccanici,  fisici  e/o chimici al fine di renderle idonee,
          sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione
          dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalita';
              2)   l'elenco   delle   specie   di   molluschi   eduli
          lamellibranchi depurabili e le  modalita'  del  trattamento
          stesso;
              3)  le  modalita'  di  confezionamento, il periodo e le
          modalita'  di  conservazione  dei  molluschi   eduli;   gli
          eventuali  dispositivi da utilizzare per la vendita diretta
          o   per   la   somministrazione   dei    molluschi    eduli
          lamellibranchi  destinati  al consumo alimentare allo stato
          crudo;  le  specie  di  molluschi  che,   per   particolari
          condizioni   biologiche  o  esigenze  commerciali,  possono
          essere vendute sgusciate o sfuse;
              4)  i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei
          molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive
          destinazioni, le modalita' del prelievo dei molluschi eduli
          lamellibranchi da sottoporre ad  analisi  microbiologica  e
          chimica,  durante  le  varie  fasi  dalla  produzione  alla
          commercializzazione  del  prodotto,  e  le   metodiche   di
          analisi.
             Il  Ministro  per  la  sanita',  con  proprio decreto di
          concerto con il Ministro per la marina mercantile,  sentito
          il  Consiglio  superiore  di  sanita', emana l'elenco delle
          acque precluse alla raccolta di molluschi eduli.
             Con  decreto  del  Ministro per la marina mercantile, di
          concerto con quello per la  sanita',  sono  determinate  le
          modalita'  ed  i  periodi per lo sfruttamento razionale dei
          banchi   e   giacimenti   naturali   di   molluschi   eduli
          lamellibranchi.  Con  lo  stesso decreto viene stabilita la
          documentazione   richiesta   per   l'autorizzazione    alla
          captazione  delle  acque  marine  destinate al rifornimento
          degli impianti di depurazione".
             -  Il  testo  dell'art.  4 del D.M. 27 aprile 1978 e' il
          seguente:
             "Art.   4   (Requisiti  biologici  delle  acque).  -  Le
          caratteristiche  biologiche   delle   acque   approvate   e
          condizionate  devono  essere tali da assicurare l'idoneita'
          all'alimentazione dei  molluschi  eduli  lamellibranchi  in
          esse raccolti o prodotti.
             Per  l'accertamento di tali caratteristiche necessita il
          controllo  della  popolazione  fitoplanctonica  nelle  zone
          acquee.
            Qualora  si rilevino fenomeni di sviluppo di fitoplancton
          o la fioritura in atto, si  deve  effettuare  il  prelievo,
          nelle  zone  acquee  sedi  di  banchi  e  giacimenti  eduli
          lamellibranchi    ed    in    quelle     destinate     alla
          molluschicoltura,  di  campioni  di  molluschi  ad  elevato
          potere filtrante (mytilus galloprovincialis, ostrea  edulis
          ,  tapes  decussatus,  etc.)  da  sottoporre  al  controllo
          biologico per la determinazione delle tossine  idrosolubili
          e  liposolubili  rispettivamente secondo i metodi ufficiali
          U.S.A. - A.O.A.C.  (Association  of  official  agricultural
          chemists. Paralytic Shellfosh Poisoning, Biological Method:
          Official Methods of Analysis of the Association of Official
          Agricoltural   Chemists)  e  Method  for  the  bioassay  of
          Gymnodinium   breve   toxin   in   shellfish   (Recommended
          procedures for the examination of sea water and shellfish -
          Mc Farren e coll.).
             I  campioni di molluschi eduli lamellibranchi prelevati,
          devono avere i seguenti requisiti biologici:
              non   piu'  di  40  microgrammi  di  biotossine  algali
          idrosolubili per 100 g di corpo;
              assenza di biotossine algali liposolubili.
             L'accertamento  in  campioni di molluschi - prelevati ai
          fini dei controlli di cui al successivo art. 6, nelle acque
          sedi di banchi e giacimenti di molluschi eduli ed in quelle
          utilizzate per la molluschicoltura - di  biotossine  algali
          idrosolubili  in  concentrazioni superiori a microgrammi 40
          per cento grammi di corpo e/o  la  presenza  di  biotossine
          liposolubili,    comporta    la    sospensione   temporanea
          dell'attivita'  degli  impianti  di  coltivazione  o  della
          libera  raccolta  di molluschi eduli lamellibranchi, fino a
          quando  non  risultino  ripristinate   le   condizioni   di
          idoneita' biologica di cui ai commi precedenti".
             -  La  direttiva  n.  79/923/CEE  del  Consiglio  del 30
          dicembre 1979  stabilisce  tra  l'altro  la  frequenza  dei
          controlli  microbiologici,  chimici  e  fisici  delle acque
          destinate alla molluschicoltura.